Art. 1.

      1. Alle lettere d) e f) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, la parola: «modeste» è soppressa.
      2. Alla lettera l) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: «di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché» sono soppresse.
      3. La lettera m) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalla seguente:

          «m) progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione e collaudo statico e tecnico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

              1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

              2) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al numero 1) i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili;».

 

Pag. 3

      4. All'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, dopo la lettera m), come sostituita dal presente articolo, sono inserite le seguenti:

          «m-bis) progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo delle opere, anche oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera m), se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato;

          m-ter) interventi, su qualsiasi edificio, anche eccedenti i limiti previsti dal presente articolo, di manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;

          m-quater) direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche, per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;

          m-quinquies) formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro».

      5. Alla lettera n) dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: «civili indicate nella lettera m);» sono sostituite dalle seguenti: «indicate alle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies);».
      6. Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, le parole: «la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili,» sono sostituite dalle seguenti: «le prestazioni previste dalle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies) dell'articolo 16 del regolamento

 

Pag. 4

di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,».